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Questo è il blog di Roberto Castegnaro Commercialista Revisore Legale Giornalista Pubblicista.

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Divieto di pagamenti in contanti nella filiera dell’autotrasporto.

Segnaliamo che con la conversione in legge del DL. 133/2014 cd. Sblocca Italia, è stato introdotto l’art. 32bis con il quale di prevede il divieto di pagamento in contanti, senza limiti minimi di importo, sulle prestazioni relative a tutta la filiera del trasporto.

La norma parla corrispettivo per le prestazioni rese in adempimento di un contratto di trasporto di merci su strada, di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286

Ai fine della individuazione della filiera dell’autotrasporto, l’articolo 2 del D.Lgs.286/2005 fornisce queste definizioni:

  1. Ai fini del presente Capo, si intende per:
  2. a) attività di autotrasporto, la prestazione di un servizio, eseguita in modo professionale e non strumentale ad altre attività, consistente nel trasferimento di cose di terzi su strada mediante autoveicoli, dietro il pagamento di un corrispettivo;
  3. b) vettore, l’impresa di autotrasporto iscritta all’albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l’impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano che è parte di un contratto di trasporto di merci su strada;
  4. c) committente, l’impresa o la persona giuridica pubblica che stipula o nel nome della quale è stipulato il contratto di trasporto con il vettore;
  5. d) caricatore, l’impresa o la persona giuridica pubblica che consegna la merce al vettore, curando la sistemazione delle merci sul veicolo adibito all’esecuzione del trasporto;
  6. e) proprietario della merce, l’impresa o la persona giuridica pubblica che ha la proprietà delle cose oggetto dell’attività di autotrasporto al momento della consegna al vettore.

Oltre ai problemi interpretativi, ad esempio se d’ora in poi siano vietati i pagamenti in contanti nei contrassegni verso i privati, segnaliamo che i professionisti incaricati alla tenuta della contabilità o che comunque vengono a conoscenza di pagamenti effettuati in violazione delle norme in commento, devono segnalare le operazioni quali violazioni delle disposizioni sull’utilizzo del contante

Come comportarsi

Dal 12 novembre 2014 non devono essere effettuati pagamenti in contanti nei confronti degli autotrasportatori i quali a loro volta non dovranno accettarli, sono ammessi strumenti elettronici di pagamento, ovvero il canale bancario attraverso assegni, bonifici bancari o postali, e comunque ogni altro strumento idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, indipendentemente dall’ammontare dell’importo dovuto.

Di seguito riportiamo la nuova disposizione che è entrata in vigore il 12 novembre 2014 giorno successivo a quello di pubblicazione in gazzetta ufficiale.

  1. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata alla prevenzione delle infiltrazioni criminali e del riciclaggio del denaro derivante da traffici illegali, tutti i soggetti della filiera dei trasporti provvedono al pagamento del corrispettivo per le prestazioni rese in adempimento di un contratto di trasporto di merci su strada, di cui al decreto legislativo n. 286/2005, utilizzando strumenti elettronici di pagamento, ovvero il canale bancario attraverso assegni, bonifici bancari o postali, e comunque ogni altro strumento idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, indipendentemente dall’ammontare dell’importo dovuto. Per le violazioni delle disposizioni di cui al presente comma si applicano le   disposizioni dell’articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni.

Si auspicano gli indispensabili chiarimenti ufficiali.

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